Riconoscimento del titolo
Cos’è il riconoscimento del titolo?
Il riconoscimento è un’attestazione formale mediante la quale l’autorità competente compie una valutazione sintetica del titolo straniero, stabilendo una corrispondenza di livello e dichiarando di riconoscerlo per determinati fini. Tuttavia, gli effetti giuridici del riconoscimento sono diversi rispetto all’equipollenza in quanto riferiti ai soli fini della richiesta.
In quali casi si richiede?
In base allo scopo della richiesta di riconoscimento, la procedura e l’ente preposto al suo svolgimento saranno differenti. Inoltre, esistono diverse categorie di richiesta di riconoscimento: accademico, non accademico e professionale.
Riconoscimento accademico
Viene richiesto per i seguenti scopi:
Accesso alla formazione superiore (Laurea o Diploma accademico di primo livello)
Devono sussistere tutte le caratteristiche seguenti:
✓ titolo finale ufficiale di scuola secondaria del sistema estero di riferimento;
✓ titolo che consente nel sistema estero di riferimento l’ingresso a corsi di primo ciclo di medesima natura (es. accademica);
✓ titolo ottenuto dopo un percorso complessivo di almeno 12 anni di scolarità;
✓ nel caso esista una prova nazionale o un esame finale al fine dell’ingresso all’istruzione superiore, tale requisito è richiesto anche per l’ingresso ai corsi italiani.
Per alcuni titoli finali di scuola secondaria esteri sono richiesti requisiti specifici, che è possibile consultare al seguente link:
Proseguimento degli studi
Accesso a Lauree Magistrali e Dottorati di Ricerca. Per cui devono sussistere tutte le caratteristiche seguenti:
✓ titolo ufficiale rispettivamente di primo o secondo ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero;
✓ titolo che consente nel sistema estero di riferimento l’ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo ciclo;
✓ titolo che presenta gli elementi di natura e disciplinari corrispondenti a quelli del titolo italiano richiesto per l’ingresso (come la natura accademica o gli elementi di ricerca).
Questi requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per le qualifiche rilasciate nei Paesi dell’Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.
Conseguimento del corrispondente titolo universitario italiano (equipollenza)
La procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo, secondo e terzo ciclo per ottenere un corrispondente titolo finale italiano è finalizzata al rilascio di un titolo legale nel sistema italiano. Storicamente nota come “equipollenza”, anche se non più utilizzata in base alla Legge 148/2002, essa è regolata dall’Art. 1, comma 28-quinquies, punto 3.2 della Legge 15/2022. In conformità a questa legge, le istituzioni italiane di formazione superiore sono responsabili di conferire valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza, anche per i titoli conseguiti in Paesi non firmatari della Convenzione di Lisbona del 1997.
La valutazione di un titolo estero può risultare in due esiti principali:
Riconoscimento diretto: il titolo estero viene accettato senza ulteriori esami o elaborati finali
Abbreviazione di corso: che richiede ulteriori esami, crediti supplementari o presentazione di elaborati per integrare il curriculum mancante nel titolo estero
Devono sussistere tutte le caratteristiche seguenti:
✓ essere titolo ufficiale rispettivamente di primo, secondo o terzo ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero;
✓ consentire nel sistema estero di riferimento l’ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo ciclo e/o conferire i medesimi diritti accademici;
✓ presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente (numero di crediti, durata, natura accademica e/o elementi di ricerca, ecc.);
✓ deve esistere un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.
Per questo tipo di richieste l’ente responsabile sono le Università e Istituzioni AFAM.
Riconoscimento non accademico
Viene richiesto per i seguenti scopi:
Accesso ai concorsi pubblici
Tale procedura è contestuale al concorso pubblico al quale si desideri partecipare, pertanto è necessario allegare il bando di concorso specifico alla domanda di equivalenza. Tale procedura non si applica nel caso di concorsi riferiti a professioni regolamentate (come l’insegnante, per la lista completa cliccare sul seguente link) o nel caso di accesso a corsi di Dottorato di ricerca. La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione che ha prodotto il bando di concorso corredandola dei seguenti documenti:
✓ titolo di studio, tradotto e legalizzato;
✓ certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
✓ documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
✓ dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).
L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato.
Per questo tipo di richiesta l’ente responsabile è la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per i titoli accademici.
Fini previdenziali / Riscatto periodo di studi
E’ possibile far valutare titoli di studio esteri a fini previdenziali, per il riscatto del relativo periodo di studio. Pertanto, la domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata (es. INPS), corredandola dei seguenti documenti:
✓ titolo di studio, tradotto e legalizzato;
✓ certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
✓ documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
✓ dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).
L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.
Iscrizione ai Centri per l’impiego
Come nel caso della richiesta di riconoscimento per fini previdenziali, è possibile far valutare titoli di studio esteri per l’iscrizione ai Centri per l’impiego. La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata (es. Centro per l’impiego) corredandola dei seguenti documenti:
✓ titolo di studio, tradotto e legalizzato;
✓ certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
✓ documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
✓ dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).
L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Tuttavia, nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.
Accesso al praticantato o tirocinio successivi al conseguimento del titolo
E’ possibile far valutare titoli di studio esteri per l’accesso al praticantato o al tirocinio richiesti come requisito per alcune professioni regolamentate. Pertanto, tale valutazione è svolta dal MUR sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, nel caso esista. La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata corredandola dei seguenti documenti:
✓ titolo di studio, tradotto e legalizzato;
✓ certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
✓ documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo.
✓ dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione Svizzera).
L’amministrazione interessata invierà la documentazione al MUR che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all’amministrazione, sia all’interessato. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.
Per questo tipo di richieste l’ente responsabile è il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) tramite domanda rivolta all’amministrazione interessata.
Assegnazione di borse di studio e altri benefici
E’ possibile far valutare titoli di studio esteri per l’assegnazione di borse di studio e altri benefici erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni. La domanda dovrà essere presentata direttamente all’amministrazione interessata corredandola dei seguenti documenti:
✓ titolo di studio, tradotto e legalizzato;
✓ certificato analitico degli esami sostenuti, con relativa traduzione;
✓ documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento del titolo;
✓ dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera).
L’amministrazione interessata sarà competente della valutazione del titolo estero, acquisito il parere del MUR. Nel caso la valutazione del titolo estero sia negativa, è possibile presentare una istanza di riesame producendo ulteriore documentazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.
Per questo tipo di richiesta l’ente responsabile è l’ Amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR)
Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie
Le amministrazioni italiane possono valutare qualifiche rilasciate da istituzioni di un paese dell’Unione europea, nei casi di procedimento nel quale è richiesto il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienza professionale e ogni altro attestato per la certificazione di competenze acquisite. L’amministrazione responsabile valuta la corrispondenza dei titoli o certificati acquisiti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica tramite la preventiva acquisizione del parere favorevole espresso dal MUR.
Per questo tipo di richiesta l’ente responsabile è l’Amministrazione interessata con parere del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per i titoli accademici.
Selezioni pubbliche di personale non dipendente
E’ possibile far valutare titoli di studio esteri per le selezioni pubbliche di personale non dipendente. Al riconoscimento del titolo di studio provvede il MUR, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.
Per questo tipo di richiesta l’ente responsabile è il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) tramite domanda rivolta all’amministrazione interessata
Riconoscimento professionale
In Italia le professioni si dividono in due categorie: le professioni “non-regolamentate” dalla legge e le professioni “regolamentate” dalla legge.
Esercizio di professione regolamentata
Si tratta di quelle professioni il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale. La legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale. L’esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente. Per “titolo professionale” si intende quello che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata. L’Italia riconosce le qualifiche professionali estere (il cosiddetto riconoscimento professionale) applicando:
✓ alle qualifiche di provenienza UE la legislazione comunitaria; si tratta delle Direttive che prevedono il riconoscimento della professione estera: l’autorità italiana competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento);
✓ alle qualifiche di provenienza non-UE, il DPR 394/99, Artt. 49-50, e il successivo DPR 334/04, con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento professionale attraverso misure compensative.
Per maggiori informazioni è stato istituito un Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali presso la il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri (e-mail: centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it ).
Di seguito vengono indicate le autorità italiane incaricate di svolgere il riconoscimento professionale e le relative professioni di loro competenza (l’elenco non è esaustivo):
Ministero della Salute
- Allergologia e immunologia clinica
- Anatomia patologica
- Biologo
- Chimico
- Dermatologia e venereologia
- Dietista
- Educatore professionale
- Ematologia
- Farmacista
- Fisioterapista
- Geriatri
- Igienista dentale
- Infermiere (pediatrico)
- Logopedista
- Medico/Medico Specialista
- Medico veterinario
- Neurologia
- Odontoiatra
- Operatore socio-sanitario
- Ostetrica
- Ottico
- Podologo
- Psicologo
- Psicoterapeuta
- Radioterapia
- Tecnico audiometrista
- Tecnico audioprotesista
- Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare
- Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica
- Tecnico di neurofisiopatologia
- Tecnico ortopedico
- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- Tecnico sanitario di radiologia medica
- Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.
Ministero della Giustizia
- Agronomo e forestale junior
- Agrotecnico
- Assistente sociale
- Assistente sociale specialista
- Attuario
- Attuario junior
- Avvocato
- Biotecnologo agrario
- Dottore agronomo e dottore forestale
- Dottore commercialista
- Esperto contabile
- Geologo
- Geometra
- Giornalista
- Ingegnere (civile e ambientale (junior), dell’informazione (junior), industriale (junior)
- Mediatore: Perito agrario;
- Perito industriale
- Ragioniere;
- Tecnologo alimentare
- Zoonomo.
Ministero dell’Istruzione per le seguenti professioni: Docente di istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado
- Docente di scuola primaria
- Docente di scuola dell’infanzia
- Educatore dei servizi educativi dell’infanzia.
Ministero dell’Università e della Ricerca
- Architetto Junior
- Architetto
- Conservatore dei beni architettonici e ambientali
- Paesaggista
- Pianificatore junior
- Panificatore territoriale
- Ricercatore presso università ed enti di ricerca.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Conduttore di generatore di vapore di I – II – III – IV grado;
- Consulente di lavoro
- Conduttore di impianti termici
- Estetista
Ministero dello Sviluppo Economico
- Acconciatore
- Agente di affari in mediazione/agente immobiliare
- Agente di affari in mediazione (escluse attività immobiliari)
- Agente e rappresentante di commercio
- Attività professionale di perito assicurativo per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti
- Attività disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
- Autoriparatore
- Consulente in proprietà industriale
- Impiantista
- Mediatore marittimo
- Spedizioniere
- Tinto lavanderia
- Vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (vendita alimentare, ristoranti, bar, ecc.).
Ministero dell’Interno
- Addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
- Guardia particolare giurata
- Investigatore privato/informatore commerciale dipendente
- Steward- Addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo
- Titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali
- Titolare di istituto di vigilanza privata.
Ministero del turismo
- Accompagnatore turistico
- Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo
- Guida turistica.
Ministero della cultura
- Restauro di beni culturali
- Tecnico del restauro dei beni culturali.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile
- Assistente bagnante;
- Insegnante di autoscuola;
- Istruttore di autoscuola;
- Marittimi – iscritti alla 3° categoria della gente di mare – Personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento affari regionali, le autonomie per le seguenti professioni
- Accompagnatore di media montagna
- Guida Alpina
- Guida vulcanologica
- Maestro di sci.
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento affari regionali, le autonomie
Accesso al mercato del lavoro per professionisti non-regolamentati
Riguarda le professioni che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio. Inoltre, si tratta di professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani che esteri. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata ed è in possesso di un titolo estero non ha necessità di ottenerne il riconoscimento legale o formale per potersi inserire nel mercato del lavoro italiano. Ad esempio, ci sono professioni della pubblicità, della comunicazione, dei vari settori artistici e musicali (es. arredatore, attore, ballerino/a, cantante, compositore, direttore d’orchestra, musicista – strumentista, designer, stilista di moda, pittore, regista, scenografo, scultore, ecc.), della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del marketing, e molte altre ancora. Inoltre, può essere utile allegare alla qualifica un documento che possa descrivere le caratteristiche del titolo estero: questo potrà facilitarne la comprensione da parte di un potenziale datore di lavoro.
Per questo tipo di richiesta l’ente responsabile è il datore di lavoro.
Fonte
Fonte: le informazioni sono state reperite dal seguente sito: https://www.cimea.it/
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