Ricongiungimento familiare

Ricongiungimento familiare

Il ricongiungimento familiare è l’istituto giuridico che permette al cittadino di un paese straniero, regolarmente soggiornante, di ottenere l’ingresso e la conseguente autorizzazione al soggiorno dei propri familiari residenti all’estero.

A chi si rivolge il ricongiungimento familiare?

✓ coniuge maggiorenne non legalmente separato; al coniuge è equiparato il partner dello stesso sesso unito civilmente come previsto dalla regolamentazione delle unioni civili.

✓ figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il consenso. I minori adottati, o affidati, o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli

✓ figli maggiorenni a carico, che non siano in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita a causa dello stato di salute che comporta un’invalidità totale

✓ genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di provenienza, oppure genitori ultrasessantacinquenni, se gli altri figli non possono provvedere al loro mantenimento per gravi documentati motivi di salute

Requisiti per il ricongiungimento familiare

✓ titolo di soggiorno del richiedente

✓ certificato di famiglia del richiedente

✓ documentazione attestante la parentela

✓ reddito

✓ alloggio idoneo

✓ assicurazione sanitaria (per genitori ultrasessantacinquenni)

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