UNITÀ FAMILIARE
Di che cosa si tratta?
Il diritto all’unità familiare, inteso quale diritto a mantenere, a creare o a ricostituire il proprio nucleo familiare, è un diritto fondamentale della persona previsto e tutelato dalla nostra Costituzione ed da altri testi convenzionali internazionali ed europei Al fine quindi di favorire l’unità della famiglia, nonché di promuovere l’integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri nel paese di residenza sono state istituite due modalità disciplinate dal Testo Unico Immigrazione:
Ricongiungimento familiare
Il ricongiungimento familiare è un procedimento che consente ai membri della famiglia di un cittadino straniero già residente in Italia di ottenere un permesso di soggiorno per raggiungere il proprio familiare.
Coesione familiare
La coesione familiare si rivolge ai parenti già presenti sul territorio in possesso di un titolo di soggiorno per motivo diverso da quello per famiglia oppure in possesso di un visto di breve durata o autorizzazione temporanea all’ingresso per turismo.
Entrambe le procedure si rivolgono a:
✓ coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
✓ figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
✓ figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
✓ genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessanta cinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documenti, gravi motivi di salute.
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